I periodi di servizio militare, obbligatorio o volontario, prestato nelle Forze Armate Italiane, compresa l’Arma dei Carabinieri, e quelli ad esso equiparati sono utili, a domanda dell’interessato, per determinare il diritto e la misura di tutti i trattamenti pensionistici, esclusi quelli a carattere assistenziale. Condizione essenziale per poter ottenere l’accredito figurativo è che il periodo sia scoperto di contribuzione obbligatoria: particolari condizioni, in deroga, sono previste per i lavoratori agricoli. L’accredito dei contributi figurativi non può essere effettuato se il relativo lasso di tempo è già stato considerato utile ai fini della concessione della pensione statale o, comunque, a carico di altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo od esonerativo dell’assicurazione I.V.S.
Esso può essere richiesto dai lavoratori iscritti: nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti; nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; nei fondi speciali di previdenza gestiti dall’Inps dove prefigurato dalle relative norme regolamentari. L’accesso a questa particolare operazione previdenziale può inoltre essere richiesto anche dai superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto. La possibilità è stata prevista anche nel caso di decesso avvenuto in data anteriore al 30 aprile 1969 (circolare 339 C. e V./119 del 9.5.1972). Per ottenere tale beneficio assicurativo è necessario, come detto, avere almeno un contributo obbligatorio effettivamente versato anche se: successivo al periodo di servizio militare; o riferito a un rapporto di lavoro svolto all’estero ma in un paese legato all’Italia da una specifica convenzione siglata in materia previdenziale. I contributi figurativi per servizio militare, si ribadisce, possono essere accreditati soltanto per i periodi privi di contribuzione, cioè non possono essere accreditati per i periodi già coperti, totalmente o parzialmente, da contribuzione obbligatoria o volontaria (particolari disposizioni sono in proposito stabilite per i lavoratori agricoli). I contributi accreditati, si ripete, sono utili per determinare: il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche (vecchiaia, anzianità, invalidità, assegno ordinario di invalidità, inabilità, superstiti) con esclusione di quelle a carattere assistenziale (pensione sociale, assegno sociale, trattamenti concessi agli invalidi civili); il diritto alle prestazioni tubercolari; il diritto all’indennità economica di disoccupazione. Ma non sono valutabili ai fini del titolo alla prosecuzione volontaria per acquisire il diritto all’autorizzazione mentre costituiscono parentesi neutra per determinare il requisito nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda. La richiesta di accredito può essere inoltrata in qualsiasi momento della vita assicurativa senza alcun termine di prescrizione (circolare 222 C. e V del 25.7.1969). L’istanza, quindi, può essere trasmessa: per richiedere l’aggiornamento del conto assicurativo, indipendentemente dalla richiesta di una apposita prestazione; ovvero in occasione della presentazione di una domanda di prestazione; contestualmente alla domanda di pensione. All’istanza va opportunamente acclusa la documentazione probatoria che attesta l’effettivo periodo di servizio militare che è prevalentemente costituita dalle copie integrali del: foglio matricolare per i soldati e sottufficiali; e dello stato di servizio per gli ufficiali. L’interessato può comunque presentare una copia autenticata per copia conforme del foglio matricolare o dello stato di servizio, fermo restando che l’autenticazione può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Inps, previa esibizione del documento originale (circolare 182 del 29.9.1999). È, infine, come per altri servizi forniti dall’Inps, prevista unicamente la possibilità di chiedere l’accredito con accesso al sito www.inps.it "Servizi online – per il cittadino" – "richiesta accredito del servizio militare di leva" utilizzando il codice Pin di identificazione personale che si può chiedere direttamente sul portale dell’istituto oppure chiamando il Call Center dell’Inps al seguente numero di telefono: 803.164.
Se del caso, ci si può rivolgere naturalmente anche ad un qualsiasi Ente di patronato che fornisce gratuitamente la propria assistenza .

