Prestazione obbligatoria anche senza sicurezza

 

Il mancato rispetto delle norme antinfortunistiche non esime il dipendente dal lavorare. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 7318 dello scorso 22 marzo. La vicenda coinvolge due macchinisti di treni, sospesi dal servizio per aver causato un disservizio ai passeggeri non osservando l'ordine scritto con il quale si imponeva la conduzione del treno. Nei fatti, i dipendenti si sono rifiutati di partire perché sul treno mancava la cassetta di pronto soccorso. Per i dipendenti, l'ordine impartito era illegittimo ed eseguendolo avrebbero commesso un reato per la violazione della normativa antinfortunistica. Di diverso avviso la Corte di Appello, che, ritenendo legittima la sanzione disciplinare, ha sostenuto che la partenza del convoglio in assenza del presidio sanitario non sarebbe stata condotta penalmente rilevante. La vicenda approda così in Cassazione, che conferma la decisione del giudice di appello. In sostanza, se di condotta penalmente rilevante si deve parlare, essa sarebbe imputabile solo al datore di lavoro e non al dipendente. Dunque, il lavoratore deve eseguire l'ordine scritto e il rifiuto di adempiere la propria obbligazione contrattuale può costituire illecito disciplinare. Al contrario, la Cassazione, nella sentenza 18921/2012, aveva affermato che il dipendente può rifiutarsi di svolgere la prestazione se il datore di lavoro non ha predisposto un ambiente di lavoro che tuteli la salute e l'integrità fisica.