Maternità: accredito fuori dal rapporto di lavoro (22 Settembre)

A seguito di numerosi quesiti posti sulla questione riguardante la possibilità di  perfezionare con il cumulo della contribuzione estera da lavoro dipendente, in presenza di sola contribuzione italiana da lavoro autonomo, il requisito contributivo di cinque anni da lavoro dipendente richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro, l’Inps ha ritenuto utile chiarire quanto segue. Con circolare numero 41 del 25 febbraio 2011, visto il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato comunicato che, a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, a decorrere dal 1° maggio 2010, per l’accredito figurativo e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, deve considerarsi superata la condizione che i cinque anni di contribuzione effettiva richiesti all’atto della domanda siano perfezionati sulla base della sola contribuzione italiana.

Pertanto, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 6 del regolamento (CE) numero 883/2004, con riferimento alle richieste presentate a decorrere dal 1° maggio 2010, il predetto requisito dei cinque anni può essere maturato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario -periodi da accertare con i consueti formulari comunitari E205 e, in futuro, con i SED P5000- fermo restando il rispetto del minimale di 52 settimane di contribuzione richiesto dalla regolamentazione comunitaria per l’accesso alla totalizzazione. Si rammenta, tuttavia, che gli articoli 25, comma 2, e 35, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 numero 151 riconoscono  la facoltà di chiedere l’accredito figurativo e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, esclusivamente  agli iscritti al F.P.L.D. e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale per l’IVS. Peraltro, il considerando 10 del regolamento (CE) numero 883/2004  recita che “il principio di trattare certi fatti o avvenimenti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro come se fossero avvenuti nel territorio dello Stato membro la cui legislazione è applicabile non dovrebbe interferire con il principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza perfezionati sotto la legislazione di un altro Stato membro con quelli maturati sotto la legislazione dello Stato membro competente. I periodi perfezionati sotto la legislazione di un altro Stato membro dovrebbero quindi essere presi in considerazione unicamente ai fini dell'applicazione del principio della totalizzazione dei periodi”.

Pertanto, il principio di assimilazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) numero 883/2004 si applica a fatti, redditi e avvenimenti, ma non, come evidenziato nel considerando 10 sopra citato, ai periodi di assicurazione, ai quali, invece, si applica esclusivamente il principio di totalizzazione (punto 8 della circolare numero 82 del 1° luglio 2010). Inoltre, la Commissione Amministrativa, con Decisione H6 del 16 dicembre 2010, in merito all’applicazione del principio di  totalizzazione dei periodi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) numero 883/2004, ha precisato che "tutti i periodi per il relativo rischio maturati ai sensi della legislazione di un altro Stato membro vanno presi in considerazione unicamente applicando il principio della totalizzazione dei periodi stabilito dagli articoli 6 del regolamento (CE) numero 883/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 987/2009", ma che "gli Stati membri restano tuttavia competenti  per determinare le altre condizioni prescritte dalla loro legislazione per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale".  Ne consegue che, poiché la normativa nazionale in materia richiede come requisito specifico (altre condizioni) l’iscrizione al FPLD, nella fattispecie in argomento (solo contribuzione italiana da lavoro autonomo) tale condizione  non sussiste. Alla luce di quanto sopra -conclude l’Ente di via Ciro il grande- non è possibile perfezionare con il cumulo della contribuzione estera da lavoro dipendente, in presenza di sola contribuzione italiana da lavoro autonomo, il requisito contributivo di cinque anni da lavoro dipendente richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.