Libro unico gestito solo da professionisti abilitati (15 Settembre)

La gestione dei rapporti di lavoro dipendente, dei co.co.co. e dei co.co.pro. e degli associati in partecipazione è di competenza dei consulenti del lavoro e degli altri professionisti di cui alla legge 12/79, in quanto rapporti che vanno inseriti nel Lul.

"Il quadro normativo e amministrativo –ha recentemente spiegato a 'Italia Oggi' il vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, Vincenzo Silvestri- non si è spostato di un millimetro, rispetto al dettato della legge numero 12/79. Potrà essere delegato a operare un soggetto diverso da quelli elencati nell'articolo 1 della predetta legge, se l'adempimento riguarda committenti per i quali non v'è obbligo di registrazione nel libro del lavoro".

"Considerato che –ha puntualizzato la presidente del Consiglio Nazionale, Marina Calderone- c'è chi ha interesse ad alimentare una certa confusione in materia, abbiamo sollecitato l'Inps a pronunciarsi formalmente in materia".

"D'altronde –ha sostenuto- la giurisprudenza amministrativa di legittimità, anche nei suoi ultimi pronunciamenti, ha confermato la validità e l'attualità dell'impianto della legge 12/79. L'Inps deve assolvere al delicatissimo ruolo della gestione della profilazione degli intermediari abilitati e siamo certi che questa attività avviene e avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente".

"Da parte nostra –ha sottolineato Marina Calderone- ci sarà la massima vigilanza per evitare il realizzarsi di casi di esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro. Fattispecie che perseguiteremo secondo diritto, così come qualunque cosa o forma di responsabilità o corresponsabilità diretta o indiretta nella concretizzazione del reato".