Crisi: cassa integrazione a maglie strette (22 Settembre)

Requisiti più restrittivi per fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, nelle imprese soggette a procedure concorsuali, in vista della scomparsa di questo ammortizzatore, a partire dal 2016. A fissare i nuovi parametri, è il decreto del ministero del Lavoro del 4 dicembre 2012 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» numero 28 del 2 febbraio scorso), che ha dato attuazione alla riforma del lavoro.

La legge 92/2012 ha riformato il sistema degli ammortizzatori sociali, prevedendo due modifiche rilevanti anche per i trattamenti di Cigs.

Il primo intervento interessa appunto le imprese sottoposte a procedure concorsuali, il cui salvataggio –dopo le previsioni più restrittive introdotte nella legge 92/2012 dal Decreto Legge 83/2012– è concesso, fino al 2015, solo se ci sono chance di ripresa dell'attività e salvaguardia dell'occupazione, nel rispetto dei parametri oggettivi identificati dal decreto del ministero del Lavoro.

La Cigs è stata poi estesa «a regime» ad alcuni settori, che fino al 2012 potevano accedere ai trattamenti soltanto grazie a proroghe annuali.

Entrando nel dettaglio, il comma 70 dell'articolo 2 della legge 92/2012 ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2016, la concessione del trattamento di Cigs ai lavoratori delle imprese soggette a procedure concorsuali (articolo 3 della legge 223/1991): si tratta delle ipotesi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione di beni, dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e di sottoposizione all'amministrazione straordinaria. La stessa modifica è stata recepita dall'Inps con la circolare 1/2013.

Con l'emanazione del decreto ministeriale del 4 dicembre 2012, sono stati fissati i parametri oggettivi in base ai quali il Lavoro dovrà valutare le istanze di Cigs presentate dal curatore, dal liquidatore o dal commissario, nel l'ambito delle procedure concorsuali: questi devono garantire sia le prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività, sia la conservazione –anche parziale– dei livelli occupazionali. Con riferimento alla continuazione dell'attività, il provvedimento individua tre indicatori alternativi che devono essere specificati nell'istanza di concessione: azioni adottate dal responsabile della procedura concorsuale;  manifestazioni di interesse da parte di terzi (cessione, affitto, e così via); - presenza di tavoli in sede governativa o regionale finalizzati alla continuazione dell'attività.

Gli altri parametri, riferiti all'occupazione, possono alternativamente riguardare piani volti al distacco dei lavoratori in imprese terze; la stipula di contratti a tempo determinato con altri datori di lavoro; piani di ricollocazione dei soggetti interessati o la presentazione di programmi di riqualificazione delle competenze o di formazione in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici.