Congedi parentali: sì anche per quelli a ore (1 Settembre)

Via libera al congedo parentale su base oraria da parte del Ministero del Lavoro, che nella risposta all’interpello numero 25/2013 avanzato da Cgil, Cisl e Uil chiarisce come spetti alla contrattazione collettiva di 2° livello disciplinare le modalità di fruizione del congedo a ore previsto dall'articolo 1 della legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013).

Il Ministero ha chiarito che "non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare 'le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 [dell'art. 32, D.Lgs. 151/2001] su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa' possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello".

Il congedo su base oraria permette di fruire dei congedi -diversi dal congedo di maternità o paternità obbligatori- che un genitore lavoratore può richiedere: la differenza è che, frazionandoli in ore invece che in giorni a tempo pieno, si agevolano interruzioni 'più elastiche' per conciliare lavoro e famiglia.