Amianto: quali diritti?

 

Il lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, abbia contratto una malattia asbesto-correlata può presentare domanda di riconoscimento di malattia professionale per ottenere l`erogazione di un indennizzo in capitale oppure di una rendita diretta. La richiesta può essere presentata entro 3 anni dal momento della manifestazione della malattia professionale, anche se questa si è palesata dopo la cessazione della lavorazione.

Per le malattie asbesto conciate, non vi è alcun limite di tempo dalla cessazione della lavorazione o dell`attività lavorativa per considerare la patologia di origine professionale. Qualora il lavoratore si trovi costretto ad abbandonare la lavorazione nociva per evitare l`aggravarsi della malattia, ha diritto, purché l`inabilità permanente di qualunque grado non sia superiore all`80% (per le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2007, non deve superare il 60%), alla rendita di passaggio per silicosi e asbestosi. Quest` ultima, in caso di temporanea disoccupazione, sarà pari ai 2/3 della retribuzione media giornaliera percepita nei 30 giorni precedenti 1`abbandono della lavorazione nociva. In caso di occupazione in una nuova lavorazione, invece la rendita di passaggio sarà quantificabile nei 2/3 della differenza tra la retribuzione media giornaliera percepita nei 30 giorni precedenti l’abbandono della lavorazione nociva e quella percepita nella nuova. La durata della prestazione è di 1 anno e potrà essere concessa solo una seconda volta per la stessa durata, entro l0 anni dalla cessazione della prima, a condizione che la nuova lavorazione risulti comunque dannosa. I superstiti (coniuge, figli legittimi, naturali riconosciuti o riconoscibili e adottivi) del lavoratore deceduto a causa della patologia asbesto-correlata hanno diritto alla rendita ai superstiti che decorre dal giorno successivo alla morte. Tale rendita è calcolata sulla base della retribuzione annua del lavoratore deceduto ed è pari al 50% della stessa per la parte che spetta al coniuge e al 20% per ciascun figlio (40% 4 se orfano di entrambi i genitori oppure naturale riconosciuto o riconoscibile).

In mancanza di coniuge e figli, la rendita può essere concessa ai genitori naturali o adottivi (20%), a condizione che questi ultimi siano a carico del dante causa e ai fratelli o sorelle purché questi, oltre a essere a carico del lavoratore deceduto, siano anche conviventi con lo stesso.

Inoltre, dal 2007, l`Inail ha istituito il fondo per le vittime dell`amianto, che prevede l`erogazione di uno speciale beneficio in favore dei lavoratori già titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta dall`Inail una patologia asbesto-correlata.

La prestazione aggiuntiva rispetto alla rendita spetta anche ai familiari titolari di rendita ai superstiti, purché al decesso del titolare della rendita diretta abbia concorso la patologia asbesto correlata.

Il beneficio economico aggiuntivo è calcolato sulla base di una misura percentuale definita con decreto ministeriale.