Unioni Civili: il regolamento del Comune

Articolo 1
Il Comune di Pozzuoli, in attuazione dei principi di tutela e di uguaglianza dettati dagli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale, garantisce e riconosce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali, tra cui ricomprende anche l’Unione Civile così come definita negli articoli che seguono.
Articolo 2
E’ istituito presso il Comune di Pozzuoli il registro amministrativo delle Unioni Civili.
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Ai fini del presente regolamento, è considerato Unione Civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimoni, parentela, affinità, adozione, tutela e curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione ai sensi degli articoli successivi.
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Il Comune di Pozzuoli adotta tutte le iniziative volte a stimolare il recepimento della normativa statale delle Unioni Civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.
Articolo 3
Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo delle Unioni Civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati e agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel Registro non è consentita.
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Il regime amministrativo delle Unioni Civili si applica ai cittadini italiani e stranieri iscritti nell’Anagrafe del Comune di Pozzuoli che costituiscono unione anagrafica ai sensi della legge n°1228 del 24 dicembre 1954 e del Decreto del Presidente della Repubblica numero 223 del 30 maggio 1989.
Articolo 4
L’iscrizione nel Registro può essere richiesta da:
due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimoni, parentela, affinità, adozione, tutela e curatela, ma da vincoli affettivi, residenti anagraficamente da almeno due anni nel Comune di Pozzuoli e coabitanti dallo stesso periodo di tempo;
due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimoni, parentela, affinità, adozione, tutela e curatela, residenti anagraficamente da almeno due anni nel Comune di Pozzuoli e coabitanti dallo stesso periodo di tempo per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale.
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Per l’iscrizione nel registro amministrativo delle Unioni Civili, è necessario che entrambi i richiedenti si presentino presso gli uffici comunali competenti muniti di documento di riconoscimento e compilino:
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
domanda di iscrizione nel registro amministrativo delle Unioni Civili.
Articolo 5
Il venir meno della situazione di coabitazione e/o residenza nel Comune di Pozzuoli produce la cancellazione dal Registro: essa può essere disposta d’ufficio oppure su comunicazione di una o di entrambe le parti interessate.
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L’ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal Registro per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione, deve invitare gli stessi a renderla.
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In caso di mancata comunicazione, l’ufficio competente provvede direttamente, comunicando agli interessati il provvedimento stesso, che costituisce provvedimento definitivo non soggetto a ricorso amministrativo in via gerarchica.
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La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti è sanzionata con la decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.
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Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengono meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, l’ufficio provvede ad inviare all’altro componente dell’unione una comunicazione ai sensi dell’articolo 7 della legge numero 241 del 7 agosto 1990. Il venire meno dei rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale dà luogo alla scissione della famiglia anagrafica ai sensi degli articoli 4 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 223 del 30 maggio 1989.
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L’unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune, nell’ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali (previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio) continua a godere il convivente superstite.
Articolo 6
La disciplina comunale ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all’articolo 2 del presente regolamento.
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Essa, pertanto, non interferisce in alcun modo con la vigente normativa in materia di anagrafe e di Stato Civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservato allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
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Con successivo provvedimento della Giunta Municipale, da assumersi entro trenta giorni dall’esecutorietà del presente regolamento, sarà provveduto alla organizzazione del Registro e alla disciplina dei provvedimenti relativi.
(da “Il Corriere Flegreo” del 5 febbraio 2013)

